IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                e con
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;
  Vista  la legge 14 aprile 1956, n. 308, concernente l'estensione al
territorio  di  Trieste  della  concessione  in  esclusiva alla RAI -
Radiotelevisione  Italiana  dei servizi circolari di radioaudizione e
di televisione;
  Visto  lo  statuto  speciale  della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963;
  Visti  gli  articoli 19  e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  che  prevedono  che  la
concessionaria  del  servizio  pubblico  effettui,  sulla base di una
apposita  convenzione  stipulata  con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena
per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, concernente «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e,
successive  modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in
materia  di  assetto  del  sistema  radiotelevisivo  e  della  RAI  -
Radiotelevisione Italiana, nonche' delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Testo unico
della  radiotelevisione»  con particolare riguardo all'art. 11 con il
quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti, altresi' gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della
radiotelevisione  che  affida  alla  RAI  - Radiotelevisione Italiana
S.p.a  la  concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
fino al 6 maggio 2016;
  Visto  l'art.  31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito
in  legge  24 novembre  2006,  n.  286,  art.  1, comma 131, il quale
dispone  che  le  convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20
della  legge  14 aprile  1975,  n. 103, e successive modificazioni ed
integrazioni,   siano   approvate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni
aggiuntive  di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro
degli  affari  esteri  e  che  il  pagamento  dei  corrispettivi  sia
effettuato   nell'anno   successivo   alla  prestazione  dei  servizi
derivanti dalle convenzioni;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), con particolare riguardo al comma 1248 che proroga
fino  al  31 dicembre  2006  le  convenzioni  aggiuntive  di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 luglio
1997,  recante  l'approvazione  della  convenzione  stipulata in data
11 giugno  1997  tra  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri -
Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria   e   la  RAI  -
Radiotelevisione  Italiana  S.p.a.,  per la trasmissione di programmi
radiofonici  e  televisivi  in lingua slovena, nonche' radiofonici in
lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 giugno  2006  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono
delegate  le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  in  materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi
compresa l'attuazione delle relative politiche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 luglio  2006,  registrato  alla Corte dei conti il 1° agosto 2006,
registro n. 9, Presidenza, foglio n. 382, con il quale il cons. Paolo
Peluffo  e'  nominato  Capo  del  Dipartimento  per  l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e titolare del
centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  9 - «Informazione ed
editoria» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 luglio 2007, registrato dall'ufficio di bilancio e ragioneria della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri il 12 luglio 2007 al n. 2112
con il quale il Capo del Dipartimento - cons. Paolo Peluffo - assegna
al  Capo  dell'ufficio per le politiche multimediali di comunicazione
istituzionale  e  di sviluppo dell'emittenza radio-televisiva - cons.
Maria  Contento  -  la  gestione  dei  capitoli  indicati nel decreto
stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 dicembre   2006  che  approva  il  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile
2007   che  approva  il  contratto  nazionale  di  servizio  pubblico
stipulato   tra   il   Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI  -
Radiotelevisione  Italiana per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
123 del 29 maggio 2007;
  Considerato  che il corrispettivo annuale oggetto della convenzione
ammonta a euro 6.619.267,78 comprensivo di IVA di legge;
  Visto  che i servizi da parte della RAI sono di natura obbligatoria
e   continuativa   e   finalizzati  alla  trasmissione  di  programmi
radiofonici  e  televisivi  in lingua slovena, nonche' radiofonici in
lingua  italiana  per  la  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stipulare  a decorrere dal 1° gennaio
2007,  con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico
della  Radiotelevisione,  l'annessa  convenzione, le cui condizioni e
modalita' sono comunque rinegoziate ogni triennio;
  Accertata  la  necessaria  disponibilita' finanziaria sull'apposito
capitolo  del  bilancio  di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno 2007;
  Accertata  la  necessaria  disponibilita' finanziaria sull'apposito
capitolo  del  bilancio  di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per l'anno 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per le motivazioni in premessa, ai sensi degli articoli 19 e 20
della  legge  14 aprile  1975,  n.  103 e successive modificazioni ed
integrazioni,  e'  approvata  l'annessa  convenzione stipulata tra la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria,  e  la RAI - Radiotelevisione Italiana
S.p.a.,  per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in
lingua  slovena, nonche' radiofonici in lingua italiana nella regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.